Legale La legge
Parlare di droghe in Italia vuol dire parlare di legge.
In questa sezione, curata dai legali dell’Associazione Antigone, si offrono alcuni chiarimenti sui principali comportamenti perseguibili e sulle relative conseguenze. Vengono inoltre raccontate storie personali e analizzate, con linguaggio fruibile, alcune sentenze, per offrire a tutti la possibilità di capire quali elementi hanno portato all’assoluzione o alla condanna delle persone coinvolte.
FAQ
Le FAQ sono state realizzate dagli avvocati Gennaro Santoro ed Elia De Caro di Associazione Antigone.
La dott.ssa Francesca D’Elia ha invece analizzato le possibili ricadute di una recente proposta di legge per la legalizzazione della coltivazione, lavorazione e vendita della cannabis.
Il disegno di legge, depositato nel luglio 2015, è assegnato alle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali della Camera dei deputati.
L’uso personale di droghe leggere è reato?
No. Sono previste solo sanzioni amministrative
Secondo il Disegno Di Legge dell’Intergruppo Parlamentare Cannabis Legale (DDL Della Vedova), non sarebbero più previste neanche sanzioni amministrative nel caso di detenzione fino 5 grammi di cannabis, innalzabili a 15 grammi in privato domicilio, in relazione a tale condotta.
Diverso il caso dell’uso terapeutico, laddove i limiti sono più alti, e comunque pari a quanto indicato nella prescrizione medica.
Quali sono le sanzioni penali previste per la detenzione di droghe leggere a fini di spaccio?
Chi detiene droghe leggere con il fine di cederle a terzi è punito con la pena della reclusione da 2 a 6 anni, mentre la detenzione di droghe pesanti con la finalità di cessione a terzi è punita con la pena della reclusione da 8 a 20 anni.
Per l’ipotesi di lieve entità non è prevista una differenziazione del trattamento sanzionatorio in base alla tipologia di sostanze detenute e viene prevista una pena da 6 mesi a 4 anni di reclusione.
La lieve entità viene riconosciuta quando il fatto è da ritenersi occasionale, quando il quantitativo non è cospicuo ( più o meno fino a 100 g di hashish, ma il dato varia da Tribunale a Tribunale), quando le modalità dell’azione fanno configurare il fatto come non professionale o rudimentale, in caso di piccole cessioni etc [U1] …
Con i recenti interventi normativi sulla custodia cautelare, questa misura ora non risulta più applicabile nei casi identificati come di lieve entità.
Se fosse approvata la proposta di legge dell’intergruppo parlamentare, non sarebbe punibile la cessione gratuita a persona maggiorenne di una modica quantità di cannabis, in quanto viene presunta di consumo personale, salvo che il destinatario sia un minore o una persona manifestamente inferma di mente.
Sarebbe esclusa la punibilità anche quando la cessione avvenisse tra minori.
Quanto alla lieve entità, invece, la proposta ripristinerebbe la distinzione tra droghe leggere e pesanti, in particolare prevedendo la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 1.032 a 6500 euro per le leggere, e la reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 2.064 a 13.000 euro per le pesanti.
Quali sono gli elementi distintivi tra detenzione per uso personale e detenzione a fini di spaccio?
La distinzione tra consumo e traffico non è operata nettamente dalla legge.
Il Giudice decide sulla base di diversi elementi: dato quantitativo di sostanza detenuta e di relativo principio attivo, presenza coltelli o arnesi da taglio, bilancini di precisione, materiali da confezionamento (domopak, pellicole), quantità di denaro in contante non giustificabili sulla base dei propri redditi.
Il dato quantitativo non è quindi di per sé solo idoneo a integrare lo spaccio e varia anche in base alla presenza di principio attivo, e al reddito di chi detiene sostanze stupefacenti.
La compatibilità con l’uso personale è orientativamente il triplo di quello che la legge Fini Giovanardi fissava come “indizio di una cessione a terzi” (spaccio) , cioè 1 g /1,5 g di THC.
Per l’hashish e la marijuana la quantità è più o meno pari a 15 g con una percentuale di principio attivo intorno al 10 %. Tale dato varia da tribunale in Tribunale e a seconda del reddito di chi detiene la sostanza: in poche parole, chi guadagna di più può consumare di più!
Non è però il solo parametro quantitativo a fondare una distinzione tra trattamento sanzionatorio penale ed amministrativo ma piuttosto la finalità di destinazione a terzi e la finalità di uso personale che andrà accertata in base ai vari indici sopra indicati .
Se fosse approvata la proposta di legge dell’intergruppo parlamentare, verrebbe meno l’accertamento della destinazione delle sostanze per uso esclusivamente personale, che si considera invece presunto, salvo non sia accertata una condotta rientrante nella coltivazione, importazione, detenzione a fini di spaccio.
Quali sono le sanzioni amministrative previste per l’uso personale di droghe leggere?
Se gli agenti contestano la detenzione per uso personale viene intrapreso un procedimento amministrativo presso la Prefettura di residenza dell’interessato.
Si avrà quindi una convocazione per un colloquio presso la Prefettura. Se si è minorenni sono convocati anche i genitori.
Al colloquio possono verificarsi le seguenti situazioni:
- non succede niente e si ha solo un ammonimento a non fare più uso delle sostanze
- viene sospeso e ritirato un documento (patente, passaporto, porto d’armi, permesso di soggiorno di turismo per stranieri) per un periodo che va da uno a tre mesi .
Oltre al procedimento presso la Prefettura si riceve anche una convocazione dal Ser.T (Servizio per le tossicodipendenze) che convoca la persona per un incontro informativo su tali tematiche.
Questo colloquio è facoltativo ma, se viene intrapreso un programma educativo (per le cosiddette droghe leggere) o un trattamento terapeutico (per le c.d. droghe pesanti) e tale percorso ha esito positivo, si avrà la revoca delle sanzioni.
Nella prassi, purtroppo, la convocazione del SERT avviene quando si sono già scontate le sanzioni per cui la revoca rimane un provvedimento solo formale senza conseguenze positive per l’interessato. Questo, di fatto, scoraggia fortemente i consumatori nell’intraprendere questo tipo di percorso.
Se al momento dell’accertamento il consumatore è in possesso di un veicolo a motore si procede al ritiro della patente di guida fino a 30 giorni da parte della Questura e al fermo amministrativo del veicolo, qualora si tratti di ciclomotore. Se si è alla guida di un veicolo, sono previste ulteriori sanzioni (vedi domanda 9).
Se fosse approvata la proposta di legge dell’intergruppo parlamentare, si applicherebbe una sanzione pecuniaria da 100 a 1.000 euro solo se fossero violati i limiti e modalità prescritte in tema di detenzione e coltivazioni.
La coltivazione è consentita solo nel caso in cui il soggetto agente sia maggiorenne. Le sanzioni sarebbero quintuplicate nel caso di violazione di norme in materia di coltivazione in forma associata.
Nota sull Articolo 75 bis
Ad oggi questo dispositivo repressivo è stato utilizzato pochissimo e lo stesso, ad avviso di chi scrive, presenta diversi punti di incostituzionalità che lascia al Questore la possibilità di provvedimenti fortemente limitativi della libertà personale.
Tali provvedimenti sembrano ricalcare da un lato le misure cautelari, dall’altro le misure di sicurezza per plurirecidivi.
Lo stesso dispone che qualora il consumatore abbia riportato condanne penali anche non definitive per reati contro il patrimonio o contro la persona o reati previsti dal Codice della strada (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) o abbia precedenti segnalazioni di consumo di stupefacenti può essere sottoposto dal Questore previo convalida dal Giudice di Pace :
- obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria una o più volte al giorno;
- divieto di frequentare locali pubblici;
- obbligo di dimora nel comune di residenza;
- divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore;
- obbligo di rientrare nella propria abitazione in una determinata ora del giorno.
Chi contravviene a tali disposizioni è punito con l’arresto da tre a diciotto mesi.
Come devo comportarmi quando sono trovato in possesso di droghe leggere?
Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria possono procedere a controlli, perquisizioni e ispezioni personali, se valutano ci sia fondata possibilità di trovare sostanze stupefacenti su persone o luoghi.
In questo caso gli agenti non hanno l’obbligo di una preventiva autorizzazione del Magistrato, ma possono procedere in via autonoma.
Qualora ritrovino le sostanze, devono redigere un verbale di sequestro e chiederne la convalida al Pubblico Ministero entro 48 ore. In questi casi è sempre necessario dichiarare che la sostanza rinvenuta è per il proprio uso personale e che si è consumatori di sostanze stupefacenti.
Qualora la quantità detenuta sia elevata si può sostenere che la stessa costituisce una ragionevole scorta per il proprio consumo.
Come detto in precedenza (vedi domanda 3), il quantitativo trovato va raffrontato con il reddito del consumatore: in poche parole bisogna dimostrare di avere denaro a sufficienza per procedere all’acquisto del quantitativo detenuto oltre che alle proprie ordinarie esigenze di vita.
Nel caso in cui si proceda a perquisizione o ispezione personale si ha diritto a che tali atti siano compiuti alla necessaria presenza di un avvocato difensore o di una persona di propria fiducia prontamente reperibili.
Non sempre gli Agenti attendono l’arrivo dell’avvocato; in questi casi è bene seguire tutte le operazioni di perquisizione e fare attenzione alla redazione del verbale di perquisizione e eventualmente di sequestro.
Prima di firmarlo, il verbale va letto per verificare che le operazioni si siano svolte nelle modalità riportate; qualora così non fosse, è consigliabile non firmarlo.
Gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono in ogni caso tenuti ad effettuare tali operazioni nel rispetto della dignità della persona, non possono utilizzare metodi o tecniche atte a minare la capacità di autodeterminazione delle persone, sono tenuti a rispettare il diritto alla riservatezza delle persone.
Solo le Agenti donne possono procedere a perquisizioni personali sulle donne.
Abbiamo indicato in precedenza che vengono ritenuti indici dello spaccio questi elementi: frazionamento della sostanza, presenza di bilancini o strumenti di pesatura e di precisione, presenza di arnesi da taglio, presenza di pellicola o involucri o bustine per il confezionamento.
Ad oggi l’offerta gratuita è considerato un illecito penale per cui passarsi uno spinello viene considerato reato, acquistarne dieci o più spinelli per il proprio uso personale è un illecito amministrativo.
In ogni caso, in queste situazioni, è sempre opportuno consultare un legale.
L’uso di gruppo di droghe leggere è reato?
Con la dichiarazione di incostituzionalità della legge Fini Giovanardi è di nuovo possibile ritenere l’uso di gruppo un semplice illecito amministrativo.
Tuttavia tale prova può essere fornita solo durante il processo.
L’uso di gruppo è infatti una categoria di creazione giurisprudenziale, segno che ai fini di ottenerne il riconoscimento si è comunque passati attraverso una fase processuale: consiste nel fenomeno di più persone che sin dall’inizio si accordano specificatamente al fine di procedere congiuntamente all’acquisto di sostanze stupefacenti per uso di gruppo.
In tal caso, questi comportamenti vengono ricondotti all’uso personale e, conseguentemente, all’illecito amministrativo e non alla punibilità penale.
La coltivazione di marijuana è reato anche quando è finalizzata all’uso personale?
Si. Purtroppo non tutte le condotte destinate a uso personale fuoriescono dalla punibilità penale ma solo le condotte di cui al referendum del 1993 ovvero: detenzione, importazione/esportazione, acquisto.
Al contrario, la produzione, fabbricazione, estrazione, etc. – ed in particolare, per quel che qui interessa, la coltivazione – rimangono sempre punibili penalmente, indipendentemente dai quantitativi prodotti, coltivati, fabbricati, estratti etc.
Ciò non significa che il coltivatore di marijuana per uso personale verrà sempre condannato. Dovrà, tuttavia, sostenere un processo per provare che l’intera produzione è destinata all’uso personale.
E’ importante ricordare che, anche quando si riesce a provare tale circostanza, difficilmente si otterrà una sentenza assolutoria, perché la giurisprudenza prevalente ritiene comunque la coltivazione un reato di pericolo, in quanto accresce in qualunque entità, pur se mirata a soddisfare esigenze di natura personale, la quantità di sostanza stupefacente esistente e circolante.
In definitiva, si rischia di meno acquistando dal mercato illegale che coltivando una piantina in casa per soddisfare il proprio fabbisogno personale.
Se fosse approvata la proposta di legge dell’intergruppo parlamentare, si potrebbero coltivare, in forma personale, fino a 5 piantine di cannabis; nel caso di coltivazione associata, nel limite quantitativo citato, ma in misura proporzionata al numero degli associati.
Come è disciplinato l’uso terapeutico dei derivati della cannabis?
In Italia è consentito l’uso terapeutico dei medicinali a base di cannabinoidi, previa prescrizione medica ed attraverso una farraginosa procedura di importazione dall’estero del farmaco.
Non è invece consentito l’uso terapeutico delle inflorescenze autoprodotte.
Con decreto del 18 aprile 2007, n. 98, infatti, l’allora Ministro della salute, Livia Turco, ha per la prima volta riconosciuto la possibilità di prescrivere e utilizzare, a fini terapeutici, il principale principio attivo della cannabis (THC) e due derivati di sintesi (Dronabinol e Nabilone), particolarmente utili nella terapia del dolore (anche per contenere il dosaggio dei farmaci oppiacei) e nel trattamento di patologie neurodegenerative, quali, in particolare, la sclerosi multipla.
Nel 2014, l’allora Ministro della Salute Renato Balduzzi ha inserito i “medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)” tra le sostanze psicoattive autorizzate a fini medici.
Alcune regioni (Puglia, Marche, Liguria, Veneto, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Sicilia, Umbria) ne hanno disciplinato le modalità di distribuzione a carico del Servizio sanitario Nazionale.
Ciò nonostante, l’uso terapeutico della marijuana è ancora molto limitato nel nostro Paese ed è ancora lontanissimo dal rispondere in maniera adeguata alla domanda di medici e pazienti. Pesano vincoli legali e burocratici nella produzione, distribuzione e prescrizione dei farmaci.
Se venisse approvata la proposta di legge dell’intergruppo parlamentare, sarebbero rese più semplici le modalità di consegna, prescrizione e dispensazione dei farmaci contenenti cannabis.
Inoltre, sarebbe consentita la detenzione di cannabis per uso terapeutico entro, sì, i limiti contenuti nella prescrizione medica, ma anche superiori a quelli previsti per l’uso ricreativo.
Cosa succede se è accertato che guido sotto effetto di droghe leggere? Ed in caso di incidente stradale?
L’Articolo 187 del Codice della Strada (Guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti) prevede le seguenti sanzioni:
- Multa da 1.500 a 6.000 euro
- Arresto da 6 mesi a 1 anno
- Confisca del veicolo se non è intestato al conducente
- Sospensione della patente da 1 anno a 2 anni (raddoppiata se il veicolo non è intestato al conducente)
- Decurtazione di 10 punti dalla patente
- Sanzioni pecuniarie aumentate da 1/3 alla metà se il reato è commesso dalle 22 alle 7
Le sanzioni sono aumentate da 1/3 alla metà per:
- conducenti con meno di 21 anni;
- neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B;
- conducenti professionali durante il servizio (conducenti di autobus, tassisti, conducenti di mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e conducenti mezzi da 10 o più posti).
E’ possibile commutare la pena detentiva e pecuniaria in lavori di utilità sociale
In caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti
Si applicano le stesse sanzioni previste per chi è risultato positivo agli accertamenti, con le seguenti differenze:
a) sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni (raddoppiata se il veicolo non è intestato al conducente);
b) revoca della patente per chi è già stato condannato per questo reato nei due anni precedenti;
c) ordinanza del Prefetto per la visita medica entro 60 giorni
In caso di incidente
- Se si provoca un incidente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti le sanzioni sono aumentate da 1/3 alla metà e non è possibile usufruire dei lavori di pubblica utilità. Se si è superato il tasso di 1,5 g/l o se si incorre nei reati secondo l’articolo 187 del Codice della Strada e si provoca un incidente viene disposta la revoca della patente di guida.
- Per conducenti di autobus, mezzi pesanti o complessi o per recidiva nell’arco del triennio vi è la revoca della patente che non può essere conseguita prima di tre anni, inoltre per questi lavoratori la revoca della patente è considerata giusta causa di licenziamento secondo il Codice Civile ed alcuni CCNL di categoria.
Attenzione!
Il codice prevede sanzioni, anche penali, per i conducenti in stato di ebbrezza e/o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla guida di qualsiasi veicolo (quindi anche ciclomotori e/o biciclette).
Lavori di Pubblica Utilità (LPU)
Abbiamo indicato le sanzioni amministrative e penali vigenti per chi commette i reati di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato si alterazione da stupefacenti.
Dal 2010 è stata introdotta nel nostro ordinamento la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Tali lavori possono essere svolti presso enti pubblici o associazioni e cooperative del privato-sociale che abbiano stipulato una convenzione con il Tribunale del distretto dove sono situate.
I lavori di pubblica utilità vanno svolti presso il luogo di residenza ma è possibile per ragioni di lavoro e/o studio chiedere di effettuarli in altri distretti, comprovando tali esigenze.
Un giorno di LPU sostituisce un giorno di arresto e/o 250 euro di pena pecuniaria e consta di due ore di lavoro. La persona interessata può chiedere di svolgere più di 6 ore alla settimana ed in ogni caso non è mai possibile svolgere più di 8 ore di LPU in una singola giornata.
Lo svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità comporta una serie di circostanze favorevoli per chi ne usufruisce:
- dichiarazione di estinzione del reato;
- dimezzamento della sospensione della patente;
- Revoca della confisca laddove disposta
Si può usufruire degli LPU per una sola volta nella propria vita.
Come viene accertato lo stato di alterazione da droghe leggere?
L’articolo 187 del Codice della Strada recita testualmente “Guida in stato di alterazione da stupefacenti”, per cui si punisce non la condotta del consumatore di stupefacenti che si pone alla guida, ma solo di quel consumatore che si pone alla guida in stato di alterazione.
Lo specifichiamo in quanto, a differenza, dell’alcool, per gli stupefacenti non è previsto un limite di principio attivo nel sangue o nelle urine che attesti il livello di incidenza di tale principio attivo sull’organismo umano.
Si è spesso assistito alla contestazione di tale norma a persone che non fossero in stato di alterazione al momento della guida, ma che fossero risultate positive ai controlli negli ospedali sulla presenza di metaboliti delle sostanze stupefacenti nel sangue o nelle urine.
Proprio relativamente a tale accertamento sulle urine va sottolineato che alcune sostanze stupefacenti hanno un tempo di latenza molto lungo – l’hashish e la marijuana fino a 30 giorni – per cui sia la giurisprudenza di legittimità che di merito sono giunti ad assolvere quelle persone per cui era stata esclusivamente rilevata una positività ai controlli ma non era stata disposta una consulenza medica o tossicologica, o una visita che attestasse lo stato di alterazione.
Profili
Uso di gruppo
Il seguente profilo è stato curato dall’avvocato Elia De Caro e dalla collaboratrice di studio Dr.ssa Elena D’Anna
Tre giovani consumatori di hashish e marijuana che vivono sull’Appennino bolognese decidono di procedere congiuntamente all’acquisto di marijuana al fine di soddisfare le loro esigenze di consumo e si recano in Bologna presso un noto parco cittadino, luogo ove avvengono solitamente cessioni di sostanze stupefacenti, e perfezionano l’acquisto di 100 grammi di marijuana.
I tre vengono fermati dalla polizia e denunciati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e sottoposti a processo con rito direttissimo.
Il Tribunale di Bologna giunge ad assolvere i tre imputati, ritenendo che si tratti di uso di gruppo sulla base degli elementi di prova raccolti nel corso del giudizio, ovvero che tutti e tre i giovani avevano risorse economiche sufficienti a procurarsi lo stupefacente, che l’intero quantitativo non era suddiviso in dosi e che i tre stessero effettivamente trasportando lo stupefacente da Bologna presso i luoghi di loro residenza al fine di suddividerlo tra loro.
LA SENTENZA
La sentenza del Tribunale di Bologna ( 1501/2014 del 18.04.2014) conferma un’interpretazione estensiva del concetto di uso personale che è stata preclusa per anni sotto la vigenza della Legge Fini Giovanardi, di cui alcune disposizioni sono state dichiarate incostituzionali con sentenza 32 del 2014, la quale aveva introdotto la nozione di uso esclusivamente personale determinando in tal modo la punibilità penale dell’uso di gruppo e dell’acquisto congiunto.
Tale impostazione giungeva a ritenere punibile penalmente chi perfezionava acquisti di stupefacente in maniera congiunta mentre riteneva punibile a livello amministrativo chi vi procedeva singolarmente.
La legislazione italiana si caratterizzava quindi per una punibilità penale di condotte inoffensive e in base ad un’impostazione ideologica.
Sebbene tale pronuncia lasci presagire scenari migliori per il futuro si segnala che ad oggi rimangono punibili penalmente sia la cessione gratuita che la coltivazione per uso personale, condotte inoffensive e che sottraggono quote di mercato ai trafficanti di stupefacenti.
Si realizza il paradosso per cui acquistare da uno spacciatore è punibile a livello amministrativo mentre coltivarsi poche piantine per il proprio uso personale o cedere gratuitamente dello stupefacente (anche pochissimo) realizzano in astratto una condotta punibile penalmente.
La situazione è ancora più assurda se si osserva che nella cessione gratuita viene ricompresa l’azione (molto comune tra i consumatori di hashish e marijuana) di passaggio di uno spinello.
Tutti elementi che ci portano a richiedere un superamento dell’attuale legislazione verso soluzioni ad essa antitetiche che prevedano la depenalizzazione completa del consumo di tutte le sostanze stupefacenti e la legalizzazione della marijuana e dell’hashish.
Questa soluzione permetterebbe di portare fuori dall’area della repressione penale moltissimi soggetti e sottrarrebbe linfa alle organizzazioni criminali; permetterebbe inoltre un effettivo monitoraggio del mondo del consumo e una riduzione delle condotte di abuso e dei rischi sanitari.
La proposta dell’intergruppo parlamentare prevede la legalizzazione del mercato dell’hashish e della marijuana attraverso il monopolio di stato e la liceità della coltivazione per uso personale sia da parte del singolo che in forma associata (sulla scorta del modello dei Cannabis Social Club che si sta diffondendo in Spagna).
Anche le diverse associazioni che da anni si battono per un superamento dell’attuale legislazione sugli stupefacenti hanno predisposto due disegni di legge che prevedono, nel quadro di una complessiva revisione della normativa sugli stupefacenti, sia la depenalizzazione completa del consumo che la legalizzazione delle cd droghe leggere.
Uso personale e accusa di spaccio
Il seguente profilo è stato curato dall’avvocato Gennaro Santoro.
B.H., cittadino tunisino, è giunto in Italia il 15 novembre 2011.
Fuggito dalla Tunisia in tumulto, dopo un viaggio estenuante attraverso il Mar Mediterraneo, approdava a Lampedusa per raggiungere infine la compagna a Roma, dove otteneva un permesso per motivi umanitari della durata di sei mesi e un lavoro in nero come operaio.
Durante la notte tra il 1° e il 2 giugno si recava nell’affollatissima Piazza Trilussa per acquistare marijuana con i soldi del suo primo stipendio ottenuto in Italia. A seguito di un controllo di polizia veniva tratto in arresto con l’accusa di piccolo spaccio e condannato per direttissima, il giorno seguente, ad un anno di carcere con pena sospesa.
Secondo l’accusa B.H. aveva ceduto 2 grammi ad un italiano, il quale però aveva negato la circostanza. L’unica prova a suo carico erano i 22 grammi trovatigli indosso e l’accusa degli operanti che avevano visto i due ragazzi scambiarsi “qualcosa”.
LA SENTENZA
Dopo la condanna di primo grado B.H. ha avuto problemi per il rinnovo del permesso di soggiorno e difficoltà nel reperire un lavoro regolare. In tutti i colloqui di lavoro fatti da B.H. i datori di lavoro chiedevano il permesso in corso di validità che B.H. non aveva. Trovato finalmente un lavoro regolare, B.H. ha chiesto il permesso per lavoro subordinato, negato dalla questura di Roma proprio a causa della condanna.
Per fortuna la Corte di Appello di Roma, il 13.12.2012, ha poi assolto B.H. per mancanza della prova, aldilà di ogni ragionevole dubbio, dell’avvenuta cessione. I dubbi sulla cessione erano supportati anche dal fatto che il tasso di THC della sostanza sequestrata ai due ragazzi fermati erano differenti. Purtroppo tale circostanza è stata fatta valere solo nel corso del processo di appello. Dopo l’assoluzione (avvenuta a distanza di un anno e mezzo dal fatto), nella primavera del 2012, B.H. ha finalmente ottenuto il permesso di soggiorno.
Oggi lavora e convive con la compagna e sogna di aprirsi un ristorante. Ma ha dovuto spendere soldi per i 2 gradi di giudizio relativi al processo penale e un ricorso al TAR contro il diniego del permesso di soggiorno e aspettare circa 2 anni prima che tutto si risolvesse.
Coltivazione cannabis per finalità terapeutiche
Il seguente profilo è stato curato dagli avvocati Gennaro Santoro e Alessia Tabone.
G.T. è un giovane lavoratore di 25 anni, orfano di padre e con la madre non autosufficiente e affetta da gravi patologie (epilessia farmaco resistente, diabete, depressione, epatite C).
Alla madre di G.T. il medico ha prescritto derivati cannabinoidi. Ma la procedura per l’importazione del farmaco si è presto rilevata lunga e tortuosa.
Il giovane ha quindi deciso di produrla da solo, coltivando 4 piante di marijuana. E’ stato arrestato perché ritenuto spacciatore di professione.
Il Tribunale di Roma lo ha condannato ad una anno di reclusione, pena sospesa e i suoi legali hanno proposto appello.
LA SENTENZA
Con la sentenza 6280/15 del 13.4.2015 il Tribunale di Roma ha condannato G.T. ad una anno di reclusione. Il Giudice ha ritenuto che “la condotta di cessione gratuita di sostanza stupefacente ad un proprio congiunto costituisca comunque condotta illecita”. Eppure in giudizio è stata prodotta copiosa documentazione medica attestante le patologie di cui soffriva la donna, la necessità che facesse uso di un farmaco a base di cannabinoidi, e da ultimo, la non trascurabile circostanza che il medico che l’aveva in cura aveva avviato una pratica per la richiesta del Bedrocan.
Il giudice, pur ritenendo la sussistenza di “nobili motivi” per la detenzione di marijuana autoprodotta per provvedere “a procurare la sostanza stupefacente necessaria alla madre”, ha condannato G.T., perché il possesso di 4 piantine, di lampade e concime, sono stati ritenuti sicuri indicatori di una coltivazione finalizzata allo spaccio. O forse si è giunti alla condanna perché la coltivazione è quasi sempre ritenuto dai giudici un reato di pericolo, perché contribuisce ad accrescere la quantità di sostanza stupefacente esistente e circolante. Quindi, per la legge italiana, è meglio acquistare dal mercato illegale che coltivare a casa. Anche quando l’utilizzo della marijuana ha sole finalità terapeutiche.
Occorrerebbe chiedersi quanto davvero abbia un senso che la coltivazione per finalità terapeutiche venga considerata una condotta penalmente rilevante, quando potrebbe essere sanzionata in via amministrativa, o addirittura depenalizzata.
Sul punto si evidenzia che la migliore giurisprudenza ha avuto il pregio di evidenziare che la finalità terapeutica esclude la offensività della condotta (coltivazione) propedeutica alla successiva somministrazione del farmaco. Speriamo che la Corte di Appello di Roma assolva G.T. e che venga presto approvata una legge che depenalizzi, quanto meno, la coltivazione per finalità terapeutiche.
Assistenza
Cild, in collaborazione con gli esperti delle associazioni Antigone e Diritto di Sapere, intende affiancare al lavoro di advocacy e di sensibilizzazione in materia di droghe anche le proprie competenze in ambito legale.
In particolare assicurerà: informazioni giuridiche in materia di droghe a tutti coloro che si rivolgeranno al gruppo di esperti; attivazione di consulenze pro-bono da parte di grandi studi legali attraverso la propria clearinghouse; azioni dirette ad assicurare il diritto di accesso all’informazione nei confronti della pubblica amministrazione; azioni mirate di contenzioso strategico dirette a elevare gli standard della legislazione vigente nel senso di un allargamento dell’area delle libertà civili.
Per contatti: assistenzalegale@cilditalia.org
Legale
La Cild, in collaborazione con gli esperti delle associazioni Antigone e Diritto di Sapere, offre un’assistenza legale di cui vengono specificati meglio i termini nell’apposita sezione.